Art. 12.
(Rapporti tra l'Autorità e le regioni
e le province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ottimizzare i necessari rapporti con l'Autorità, ne rappresentano il punto di riferimento e coordinano le istituzioni pubbliche che svolgono territorialmente le funzioni di gestione e comunicazione del rischio in materia di sicurezza alimentare.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per rendere più efficiente la fase di analisi del rischio, con particolare riguardo ai prodotti di interesse regionale, possono costituire appositi

 

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organismi che svolgono le proprie funzioni in collaborazione con l'Autorità.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso cui realizzare un effettivo indirizzo e coordinamento dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, alimentari, vegetali e animali che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare, degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare.